Bullismo e Cyber bullismo

Codice interno

 


L’ I.I.S. Sebastiano Satta di Macomer (NU) pone tra i suoi obiettivi prioritari il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente: la salute e la serenità psicofisica della persona rappresentano infatti condizioni imprescindibili per il conseguimento di tutti gli altri obiettivi 
educativi e didattici che la Scuola si pone.
Compito specifico delle varie componenti scolastiche è dunque quello di educare e di vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita. A tale scopo la Scuola mette in atto specifiche 
azioni, formative ed educative, e al contempo detta norme di comportamento per arginare ed eliminare ciò che eventualmente mina il benessere degli studenti.
In questo contesto vuole inserirsi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (cd. codice interno).
Esso, in linea con la normativa vigente e insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, funge da codice di riferimento per tutto l’Istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.
Suo obiettivo primario è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all’interno dell’Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale qualsiasi forma di violenza, così 
come previsto dalla legislazione.
Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano fenomeni che richiedono un impegno condiviso tra scuola, famiglie, studentesse e studenti per essere prevenuti e contrastati.
Il presente codice interno è redatto in conformità con le disposizioni della legge 17 maggio 2024, n. 70, che ha modificato la legge 29 maggio 2017, n. 71, e in ottemperanza alle linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Ha lo scopo fornire una guida operativa al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo all'interno dell'Istituto, tutelando tutte le studentesse e gli studenti e promuovendo un ambiente scolastico sicuro, rispettoso ed inclusivo.


Introduzione
In data 14 giugno 2024 è entrata in vigore la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”. La legge citata ha apportato modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”. L'art. 1 della legge obbliga ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, ad adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti delle studentesse e degli studenti, dei docenti, delle famiglie ed esperti di settore.
Ulteriori disposizioni son state previste dalla nota MIM del 20.01.2025

 

Articolo 1 – Finalità del Codice


Il presente codice ha come obiettivi:

  1. Prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo attraverso azioni educative mirate.
  2. Garantire la sicurezza fisica e psicologica delle studentesse e degli studenti e di tutto il
    personale scolastico.
  3. Promuovere una cultura del rispetto e della legalità.
  4. Attivare procedure efficaci per il contrasto di eventuali episodi segnalati

 

Articolo 2 – Definizioni di Bullismo e Cyberbullismo

  1. Bullismo: Ai fini del presente codice interno, in ottemperanza alle leggi, per "bullismo" si intendono
    l'aggressione o la molestia reiterate, intenzionale e tali da configurare situazioni di squilibrio, perpetrate da
    parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori,
    idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o
    comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o
    all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
  2. Cyberbullismo: per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia,
    ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,
    manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
    nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del
    minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori
    ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
  3. Il bullo può essere soggetto a sanzioni penali, civili e amministrative, e i genitori possono essere chiamati
    a rispondere per i danni causati dai figli



Articolo 3 – Definizioni di Condotte di Bullismo e Cyberbullismo.

  • Le condotte di bullismo possono essere:
  1. Bullismo fisico: aggressioni fisiche come percosse, spinte, calci, danneggiamento di oggetti o furti.
  2. Bullismo verbale: insulti, minacce, derisioni e l'uso di un linguaggio umiliante.
  3. Bullismo relazionale (o ostracizzante): isolamento, esclusione dal gruppo, "violenza psicologica del
    silenzio", umiliazione, calunnia e diffamazione della vittima.
  4. Bullismo discriminatorio: atti di bullismo basati su orientamento sessuale, provenienza geografica, fede
    religiosa.
  • Le condotte di cyberbullismo sono classificate in sette diverse tipologie:
  1. Flaming: offesa, insulto o provocazione di una persona in un social o in un forum
  2. Harassment: invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari.
  3. Cyberstalking: comportamento offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio.
  4. Denigration: attività offensiva intenzionale per danneggiare la reputazione di una
    persona.
  5. Impersonation: violazione di un account e accesso abusivo a programmi e contenuti.
  6. Outing and trickery: tradimento della fiducia con divulgazione di informazioni private.
  7. Exclusion: esclusione o espulsione da un gruppo online.
  8. Happy Slapping Trattasi della produzione di una registrazione video di un’aggressione fisica nella
    vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono altri utenti, che pur
    non avendo partecipato direttamente all’accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni
    diffamanti e ingiuriose.
  9. Sexting: invio di contenuti sessualmente espliciti tramite strumenti informatici.

 

Articolo 4 – Conseguenze Giuridiche del Bullismo e Cyberbullismo

  •  Le condotte di bullismo e cyberbullismo possono configurare reati come:
  1. Diffamazione,
  2. Molestia o disturbo alle persone,
  3. Ingiuria,
  4. Atti persecutori (stalking),
  5. Istigazione al suicidio,
  6. Violenza privata,
  7. Minaccia,
  8. Interferenze illecite nella vita privata,
  9. Divulgazione di materiale pedopornografico,
  10. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti,
  11. Sostituzione di persona,
  12. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico,
  13. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici,
  14. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza,
  15. Frode informatica,
  16. Calunnia,
  17. Simulazione di reato,
  18. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti,
  19. Istigazione a delinquere, Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia,
    Istigazione a disobbedire alle leggi,
  20. Percosse,
  21. Lesioni personali,
  22. Rissa,
  23. Omicidio, Omicidio preterintenzionale,
  24. Danneggiamento,
  25. Furto,
  26. Pubblicazioni e spettacoli osceni.

 

Articolo 5 – Soggetti Coinvolti nelle Condotte di Bullismo e Cyberbullismo

  1. Il bullo: soggetto attivo dell'azione, agisce per soddisfare un bisogno di dominio, potere e
    autoaffermazione.
  2. Il bullo gregario: soggetto che agisce per compiacere il bullo principale.
  3. La vittima: soggetto passivo dell'azione bullizzante, spesso individuata per caratteristiche fisiche o
    psicologiche percepite come “deboli”.
  4. I sostenitori passivi: rinforzano, incitano la situazione oppure osservano senza intervenire.
  5. Spettatori: osservano e restano omertosi, con la loro passività legittimano il bullo.
  6. La scuola: ha il ruolo di prevenzione e intervento attraverso il personale scolastico.
  7. Le famiglie: responsabili dell'educazione dei figli e della collaborazione con la scuola.

 

Articolo 6 – Ruoli e Responsabilità

  1. Dirigente Scolastico: Supervisiona l’applicazione del Codice, promuove azioni formative e coordina
    interventi con le autorità competenti. Il dirigente scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza di atti
    di bullismo o cyberbullismo, deve avviare sanzioni disciplinari, informare le famiglie e, nei casi più gravi,
    riferire alle autorità giudiziarie.
  2. Personale Scolastico: Sono responsabili dell’osservazione e segnalazione di comportamenti a rischio,
    oltre a promuovere attività educative. Il personale scolastico è civilmente responsabile per la "culpa in
    vigilando" e ha l'obbligo di segnalare i casi di bullismo al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori. Il
    personale scolastico che omette o ritarda la denuncia all’autorità giudiziaria di un reato perseguibile
    d’ufficio, può essere punito con una multa.
  3. Famiglie: Collaborano con la scuola per monitorare e prevenire comportamenti scorretti, educando i figli
    all’uso consapevole delle tecnologie. I genitori sono civilmente responsabili per la "culpa in educando" e
    devono risarcire i danni causati dai figli.
  4. Studentesse e Studenti: Si impegnano a rispettare i compagni e il personale scolastico, a segnalare
    situazioni problematiche e a partecipare alle attività di sensibilizzazione.
  5. Il "bullo": Il bullo è penalmente e civilmente responsabile per i danni causati.
  6. Il "bullo passivo": Il bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo dominante.

 

Articolo 7 – Tutele a Favore della Vittima di Bullismo e Cyberbullismo


  1. Tutele penalistiche: Le condotte di bullismo e cyberbullismo possono essere penalmente rilevanti. Il bullo
    può essere punito con la pena prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo in caso di concorso
    formale di reati.
  2. La Legge 29 maggio 2017, n. 71 e legge 17 maggio 2024, n. 70: La legge n. 71/2017, come modificata
    dalla legge n. 70/2024, mira a prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, privilegiando azioni
    formative ed educative.
  3. Diritto all'oscuramento: La vittima di cyberbullismo, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, può
    richiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi online (cd. diritto all’oblio).
  4. Ammonimento del Questore: Nei casi di cyberbullismo commessi da minori ultraquattordicenni, la
    vittima può richiedere l'ammonimento del questore.

 

Articolo 8 – Organi Scolastici Permanenti di Presidio

  1. Referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo: coordina le iniziative di prevenzione e
    contrasto, offre consulenza, cura la formazione, monitora i casi e comunica i dati statistici.
  2. Team antibullismo: previsto dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 18, istruisce i casi, individua
    le azioni da intraprendere, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale e segnala i
    casi all'autorità giudiziaria.


Il team antibullismo è costituito da:

  • Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori
  • Referenti scolastici dell’area bullismo e cyberbullismo
  • Referente Patto corresponsabilità
  • Animatore digitale
  • Psicologo dello sportello scolastico

Il team antibullismo è presieduto dal Dirigente Scolastico e si riunisce obbligatoriamente all’inizio di ogni
anno scolastico, nel mese di maggio e ogni qualvolta il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario. Le
informazioni condivise all’interno del team antibullismo sono soggette a riservatezza.


Team per l'emergenza: previsto dal Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, n. 18, interviene
in modo tempestivo per la risoluzione di casi di bullismo e cyberbullismo rilevati.

Il team per l’emergenza è costituito da:

  • Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori
  • Referente scolastico dell’area bullismo e cyberbullismo
  • Psicologo dello sportello scolastico

 

Articolo 9 – Prevenzioni Scolastiche Contro il Bullismo e il Cyberbullismo

  1. Prevenzione primaria (universale): azioni rivolte a tutta la popolazione scolastica per promuovere un
    clima positivo e un senso di comunità, inclusi incontri con esperti, questionari anonimi e punti di raccolta
    per segnalazioni.
  2. Prevenzione secondaria (selettiva): azioni rivolte a gruppi di studenti con dinamiche critiche, che
    includono attività di discussione, role-playing e monitoraggio continuo.
  3. Prevenzione terziaria (indicata): azioni rivolte a singoli alunni a rischio, con l'obiettivo di recuperare e
    prevenire le condotte di bullismo.

 

Articolo 10 – Procedura per la Gestione di Episodi

  1. Segnalazione: Episodi di bullismo o cyberbullismo possono essere segnalati al Referente di Istituto
    o al Dirigente Scolastico dai docenti informa scritta e/o da studenti anche in forma anonima ma dettagliata;
  2. Valutazione: Il Referente scolastico e il Dirigente (o suo diretto collaboratore) analizzano la
    segnalazione, coinvolgendo le parti interessate, secondo prassi che tutelino la riservatezza e la privacy
    delle stesse;
  3. Intervento: Si attuano interventi educativi o disciplinari, nel rispetto delle normative vigenti;
  4. Monitoraggio: Gli episodi segnalati sono monitorati per valutare l’efficacia degli interventi adottati.

 

Articolo 10 – Procedura per la Gestione di Episodi

  1. Segnalazione: Episodi di bullismo o cyberbullismo possono essere segnalati al Referente di Istituto
    o al Dirigente Scolastico dai docenti informa scritta e/o da studenti anche in forma anonima ma dettagliata;
  2. Valutazione: Il Referente scolastico e il Dirigente (o suo diretto collaboratore) analizzano la
    segnalazione, coinvolgendo le parti interessate, secondo prassi che tutelino la riservatezza e la privacy
    delle stesse;
  3. Intervento: Si attuano interventi educativi o disciplinari, nel rispetto delle normative vigenti;
  4. Monitoraggio: Gli episodi segnalati sono monitorati per valutare l’efficacia degli interventi adottati.

 

Articolo 11 – Sanzioni Disciplinari Scolastiche

  1. Per gli studenti coinvolti in episodi accertati di bullismo o cyberbullismo, si applicano sanzioni disciplinari
    proporzionate alla gravità del fatto.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.
  3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni senza essere
    stato ascoltato.
  4. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto, e le sanzioni devono essere
    temporanee, proporzionate e ispirate al principio della riparazione del danno. Nelle sanzioni devono prevalere
    i profili educativi rispetto a quelli sanzionatori.
  5. Le sanzioni variano dalla nota disciplinare (comminata dal Docente) all’allontanamento dalle lezioni (
    comminata dal Consiglio di classe) fino all'allontanamento dalla comunità scolastica (di competenza del
    Consiglio di Istituto). Alle sanzioni disciplinari saranno sempre associate attività educative indirizzate alla
    riflessione e al cosiddetto recupero anticipato delle studentesse e degli studenti.
  6. Per gli episodi più gravi, la scuola si riserva di informare le autorità competenti.
  7. Le sanzioni disciplinari per atti di bullismo e cyberbullismo sono indicate nella seguente tabella:
Tipologia di Bullismo Prima Sanzione In caso di Recidiva Condotta Gravissima
Bullismo fisico Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Bullismo verbale Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Bullismo relazionale Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Bullismo sessuale Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Bullismo discriminatorio Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni

N.B. ( nei casi estremi/ recidiva/alto allarme sociale si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento di
Disciplina vedi tabella Azione - Effetto e sanzioni disciplinari)

 

Tipologia di CyberBullismo Prima Sanzione In caso di Recidiva Condotta Gravissima
Cyberstalking Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Denigration Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Impersonation Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Outing and trickery Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Exclusion Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Happy Slapping Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Sexting Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Flaming Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni
Harassment Nota disciplinare Allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni Allontanamento da scuola
superiore a 15 giorni

N.B. ( nei casi estremi/ recidiva/alto allarme sociale si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento di
Disciplina vedi tabella AzioniEffetto e sanzioni disciplinari)

 

Articolo 12 – Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo

  1. Partecipazione alla Giornata del rispetto (7 FEBBRAIO) attraverso momenti di riflessione, condivisione e
    dialogo tra tutte le componenti della comunità scolastica.
  2. Attivazione dei seguenti canali di ascolto e supporto:
  • Istituzione dell’indirizzo email sos.bullismo@iissatta.edu.it gestita dal Dirigente scolastico e dai suoi stretti
    collaboratori (che coinvolgeranno il referente scolastico). Attraverso l’indirizzo email le studentesse
    e gli studenti potranno inviare segnalazioni e riferire eventi di cui sono a conoscenza, al fine di attivare
    immediatamente le strategie di intervento.
  • Segnalazione online tramite Google Moduli. Il form è disponibile al seguente link:
    https://forms.gle/DMfrntxnvtHhrQgz9
  1. Creazione di una sezione all’interno del sito internet della scuola, in cui saranno indicate le modalità di
    segnalazione dei casi di bullismo e cyberbullismo e le iniziative intraprese dalla scuola per il contrasto e la
    prevenzione al bullismo e al cyberbullismo
  2. Partecipazione di tutto il personale docente a corsi di formazione promossi dal D.S., dal Ministero tramite la
    piattaforma SOFIA, dagli Uffici Scolastici Territoriali, da altre scuole del territorio o da enti esterni relativi alla
    prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
  3. Programmazione di incontri formativi per gli studenti, le famiglie e il personale scolastico.
  4. Attività didattiche curriculari ed extracurriculari relative al tema della prevenzione e del contrasto al bullismo
    e cyberbullismo, con il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell’ordine, delle associazioni del terzo
    settore, di figure professionali ed esperti.
  5. Stipula di convenzioni con associazioni ed enti pubblici per la predisposizione di attività educative finalizzate
    al cosiddetto recupero anticipato delle studentesse e degli studenti.
  6. Raccolta e monitoraggio dei dati raccolti relativi agli episodi di bullismo e cyberbullismo.
  7. Attivazione di uno sportello di ascolto per segnalazioni e supporto.
  8. Promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso strumenti digitali e tradizionali.
  9. Programmazione di incontri formativi per le studentesse e gli studenti, le famiglie e il personale scolastico.
  10.  Attività didattiche curriculari ed extracurriculari relative al tema della prevenzione e del contrasto al
    bullismo e cyberbullismo, con il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell’ordine, delle associazioni del
    terzo settore, di figure professionali ed esperti.
  11. Stipula di convenzioni con associazioni ed enti pubblici per la predisposizione di attività educative finalizzate
    al cosiddetto recupero anticipato delle studentesse e degli studenti.
  12. Raccolta e monitoraggio dei dati raccolti relativi agli episodi di bullismo e cyberbullismo.
  13. Attivazione di uno sportello di ascolto per segnalazioni e supporto.

 


Articolo 13– Monitoraggio e Aggiornamento del Codice

  1. Il presente Codice è soggetto a revisione annuale per garantirne l’efficacia e l’adeguatezza.
  2. Eventuali modifiche saranno approvate dal Consiglio d’Istituto.

 


Articolo 14 – Disposizioni Finali


Il presente Codice diventa parte integrante del Regolamento d’Istituto e viene consegnato alle famiglie all’atto
dell’iscrizione delle studentesse e degli studenti per le classi prime e pubblicato all’Albo.

Questo sito utilizza cookie tecnici, proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo di tali cookie.

Dettaglicookies