Regolamento di disciplina
Regolamento di Disciplina aggiornato al 30 ottobre 2025
Revisione ai sensi del D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 e D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135 (Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto in 7 novembre 2025 , recepisce le modifiche normative introdotte dalla Legge 1° ottobre 2024, n. 150 e dai relativi decreti attuativi, al fine di ripristinare la cultura del rispetto e l’autorevolezza del personale scolastico e di conferire maggiore rilevanza al comportamento delle studentesse e degli studenti).
Premessa e principi generali
Articolo 1 – Ambito e finalità
- Il Regolamento di Disciplina individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri dello Statuto delle studentesse e degli studenti e al Regolamento di Istituto, stabilisce le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle e il relativo procedimento.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al riorientamento dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio
della comunità scolastica.
Articolo 2 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare
- La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. - Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate ai principi di gradualità e, per quanto possibile, della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle
conseguenze che da esso derivano. - L’organo irrogante la sanzione, nell’ottica del recupero, può convertire o integrare la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Si specifica che, per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni (fino a quindici giorni), le attività di
approfondimento o di cittadinanza attiva e solidale sono obbligatorie e parte integrante del provvedimento. - Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni (fino a quindici giorni) sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica (superiore a quindici giorni) e quelle che implicano l'esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. - Le sanzioni irrogate sono tenute in considerazione al momento dell’attribuzione del voto di comportamento periodico e finale.
- Il risarcimento dei danni arrecati alla struttura o agli arredi scolastici è da considerarsi un dovere, non una sanzione.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono
irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Articolo 3 – Procedimenti disciplinari
- I comportamenti che costituiscono mancanze disciplinari, le sanzioni, gli Organi competenti ad irrogarle e le relative procedure sono indicati nella successiva tabella riepilogativa.
Articolo 4 - Verifica dell’infrazione disciplinare
- La sanzione disciplinare che preveda l’allontanamento può essere irrogata soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente destinatario del provvedimento.
Articolo 5 – Convocazione
- L’organo competente è tenuto a sentire le ragioni dello studente. Nei casi in cui la sanzione prevista sia l’allontanamento temporaneo superiore ai 3 giorni, l’organo competente convoca inoltre, per iscritto, lo studente e i suoi genitori per ascoltarne le ragioni, esplicitando le contestazioni.
Sezione I: Nuova disciplina dell'allontanamento (DPR 134/2025)
Articolo 6 – Sanzioni diverse dall’allontanamento (Sanzioni non tipizzate)
- Le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalle lezioni sono: ammonimento verbale (Docente), nota disciplinare (Docente), ammonizione scritta (Dirigente Scolastico), convocazione della famiglia (Coordinatore di classe/Dirigente Scolastico o suo Delegato).
Articolo 7 – Allontanamento dalle lezioni (Fino a 15 giorni)
- Temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni: Può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Allontanamento fino a due giorni: Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di Classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole individuano i docenti incaricati di realizzare le attività.
- Allontanamento da tre a quindici giorni: Nel periodo di allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di Classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo ai giorni di allontanamento.
- Organizzazione e Strutture: Le attività di cittadinanza attiva e solidale sono inserite
all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e si svolgono presso strutture ospitanti (enti, associazioni e enti del Terzo settore) convenzionate, presenti in elenchi regionali predisposti dall'Ufficio Scolastico Regionale competente.
In caso di mancata pubblicazione degli elenchi da parte dell’USR (o di mancata disponibilità di strutture in loco) le sanzioni si esplicheranno all’interno dell’istituzione scolastica sotto la guida di personale scolastico appositamente individuato. - Dettagli delle Convenzioni: Le convenzioni con le strutture ospitanti devono disciplinare dettagliatamente il percorso formativo personalizzato, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento, nonché le rispettive figure di riferimento.
- Vigilanza: Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza è in capo alle strutture ospitanti, che comunicano tempestivamente eventuali assenze alle istituzioni scolastiche.
- Personale Scolastico: Le istituzioni scolastiche individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico.
- Prosecuzione delle attività: Il Consiglio di Classe può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro in classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento
deliberato. - Mancato svolgimento e voto di comportamento: Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.
- Validità dell'anno: Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
Articolo 8 – Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
- La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il principio di mantenere un rapporto tra la scuola e lo studente per preparare il rientro.
- Percorso di recupero obbligatorio: Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Articolo 9 – Sanzioni massime (Esclusione dallo Scrutinio/Esame)
Con riferimento ai casi di reati gravi (violazione della dignità della persona, pericolo per l'incolumità, atti violenti o di aggressione), nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale:
1) Ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
2) Nei casi meno gravi, la sanzione è il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
Articolo 10 – Sostituzione della Sanzione
- La facoltà dello studente di richiedere la conversione dell'allontanamento dalla comunità scolastica in attività a vantaggio della comunità (prevista nel vecchio Statuto) è superata, in quanto per le sanzioni fino a quindici giorni le attività sono obbligatorie e parte integrante del provvedimento. Per l'allontanamento superiore a quindici giorni, si applica il percorso di recupero educativo mirato all'inclusione.
Sezione II: Valutazione del Comportamento (DPR 135/2025)
Articolo 11 – Attribuzione del voto di Comportamento
1. La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione è espressa in decimi.
2. Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.
Articolo 12 – Voto inferiore a sei decimi e conseguenze
- L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva.
- Tale sanzione è deliberata solo se allo studente sia stata irrogata una sanzione disciplinare (ai sensi dell'Articolo 4 dello Statuto) per aver commesso:
- Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui;
- Comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate;
- Atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.
- Il Consiglio di Classe delibera e motiva il voto insufficiente (< 6) se lo studente, nonostante la sanzione educativa, non ha dimostrato di aver acquisito un maggior senso di responsabilità e di aver ripristinato rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Articolo 13 – Voto pari a sei decimi (Sospensione del giudizio)
- Per gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe sospende il giudizio.
- Viene assegnata la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito.
- Modalità di Discussione: L'elaborato critico è discusso dallo studente:
- Nelle classi dalla prima alla quarta: in sede di accertamento del recupero delle carenze formative.
- Nelle classi quinte: in sede di colloquio d’esame.
- La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'integrazione dello scrutinio finale, ovvero l'esito non positivo, comporta la non ammissione dello studente alla classe successiva.
Sezione III: Aspetti integrativi e transitori
Articolo 14 – Patto Educativo di Corresponsabilità
- Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è integrato includendo l'impegno dell'Istituzione Scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.
- Il PEC è altresì integrato definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che la scuola intende programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet e delle comunità virtuali.
Articolo 15 – Frequenza e validità dell'Anno scolastico
- Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
- Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale (per sanzioni 3-15 giorni) sono computate nel limite minimo di frequenza.
Articolo 16 – Disposizioni transitorie e finali
- Adeguamento: Il Regolamento di Istituto è adeguato alle previsioni relative all'allontanamento (commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies dell'Art. 4).
- Applicazione Transitoria: Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale (3-15 giorni) sono effettuate a favore della comunità scolastica.
Tabella Azione-Effetto e sanzioni disciplinari (L. 70/2024 - Statuto delle studentesse e degli studenti - DPR 134/2025 - DPR 135/2025)
| Azione/Infrazione | Esempi di Azione/Infrazione | Organo Competente | Sanzione / Durata |
| Infrazioni che non comportano allontanamento | Fino a cinque ritardi; azioni di disturbo durante le attività didattiche; comportamento scorretto (non grave) verso compagni; utilizzo di smartphone o dispositivi elettronici non consentiti; offese o derisioni isolate od occasionali (non reiterate) o di non grave intensità. | Docente / Dirigente Scolastico / Coordinatore di Classe | Richiamo verbale; Nota disciplinare; Ammonizione scritta; Convocazione della famiglia. |
| Infrazioni gravi o reiterate (Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni) | Reiterazione di mancanze descritte al punto precedente (recidiva); oltre cinque ritardi; utilizzo reiterato di smartphone o dispositivi elettronici non consentiti nonostante precedenti sanzioni; allontanamento dalla lezione senza autorizzazione; reiterazione di offese o derisioni; primi atti, non gravi, di comportamento vessatorio. | Consiglio di Classe (CdC) | Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni. |
| Infrazioni gravi o reiterate (Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni) | Danneggiamento volontario di attrezzature; furto e atti vandalici; disturbo grave e continuato dell’attività didattica; gravi e reiterate mancanze disciplinari; Comportamenti vessatori reiterati idonei a provocare ansia o timore; uso reiterato di pressioni o ricatti non violenti; furti o danneggiamenti reiterati ai danni di un compagno (bullismo materiale); cyberbullismo: creazione e diffusione di meme o contenuti derisori su larga scala. | Consiglio di Classe (CdC) | Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni. |
| Reati che violano la dignità umana/Pericolo per l'incolumità (Allontanamento dalla comunità scolastica) | Gravi atti di violenza di gruppo; reati di natura sessuale; uso e spaccio di sostanze illecite; atti violenti o aggressione nei confronti del personale scolastico o degli studenti; atti reiterati di violenza fisica o psicologica; aggressione o molestia reiterate idonee a provocare isolamento o emarginazione; minacce o ricatti gravi e continui. | Consiglio di Istituto (CdI) | Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni. |
| Casi estremi/recidiva/alto allarme sociale | Recidiva di reati gravi; violenza di gruppo reiterata; pubblicazione di commenti crudeli/denigratori (cyberbullismo grave); invio di messaggi con immagini a sfondo sessuale. | Consiglio di Istituto (CdI) | Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato o, nei casi meno gravi, solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. |